IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile promossa
 dalla Findap S.r.l., in persona del legale rappresentante, coi  proc.
 dom.  avv.  F.  Moschetti  e  L.  Tosi  di  Venezia,  attrice, contro
 l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del  Ministro
 pro-tempore,  rappr.  e dif. dall'avvocatura distrettuale dello Stato
 di Venezia, convenuta.
    In punto: opposizione ad ingiunzione fiscale;
    Rilevato che la societa' attrice ha richiesto in  via  preliminare
 la    declaratoria    d'illegittimita'   del   provvedimento   emesso
 dall'intendente di finanza di Padova n. 31745/ES, con cui  era  stata
 liquidata   definitivamente   in  L.  8.511.405  la  tassa  dovuta  a
 conguaglio dalla societa' istante in ragione della  manifestazione  a
 premi, precedentemente autorizzata dalla medesima Intendenza a' sensi
 dell'art. 59 del r.d.l. n. 1933/1938, instando quindi per la condanna
 dell'amministrazione al rimborso di quanto pagato in eccedenza;
    Rilevato  che  la  S.r.l.  Findap non ha pagato quanto liquidato a
 conguaglio;
    Rilevato che l'art. 60 del r.d.l.  n.  1933/1938  prevede  che  il
 ricorso all'autorita' giudiziaria contro la liquidazione della tassa,
 da proporsi nel termine di tre mesi dalla notifica del provvedimento,
 non e' ammissibile se non sia stata pagata la tassa dovuta;
    Rilevato  che  la  societa'  istante  ha  sollevato  questione  di
 legittimita' costituzionale nei confronti della ridetta norma, atteso
 che essa perpetuerebbe il sistema del cd. solve et repete,  il  quale
 rappresentava  un  onere particolare imposto a chi agisse in giudizio
 contro il fisco  per  negare  una  propria  obbligazione  tributaria,
 prescrivendo   il   previo  adempimento  di  detta  obbligazione  con
 inversione   del  principio  giuridico  generale  per  cui  qualunque
 presentazione intanto e' dovuta, in caso di contestazione, in  quanto
 ne  sia  stata  accertata  l'esistenza  in sede giurisdizionale (cfr.
 Corte costituzionale 6 dicembre 1984, n. 268);
    Ritenuto che, a partire da Corte costituzionale 31 marzo 1961,  n.
 21,  la  quale  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  del
 principio  dell'onere  di  pagamento  preventivo  dell'imposta   come
 condizione  di  proponibilita'  dell'azione  giudiziaria,  il giudice
 delle leggi ha costantemente censurato le disposizioni di  legge  che
 imponevano   il   pagamento  del  tributo  quale  onere  per  la  sua
 contestazione in  sede  giudiziaria  (tra  le  tante,  ad  es.  Corte
 costituzionale  10 giugno 1969, n. 100; Corte costituzionale 8 luglio
 1967, n. 96);
    Ritenuto che le doglianze di costituzionalita',  siccome  proposte
 dalla  societa' attrice, devono integralmente condividersi, stante il
 contrasto della norma di cui all'art. 60 cit. con gli artt.  3  della
 Costituzione  (per disparita' di trattamento tra colui che puo' adire
 il giudice essendo stato in grado di  assolvere  il  tributo  in  via
 preventiva, e colui che - pur potendo astrattamente avere ragione nei
 confronti  dell'amministrazione  -  necessariamente  soccombe per non
 avere corrisposto quanto comunque preteso dal fisco), 24 e 113  della
 Costituzione  (per la lesione del diritto di difesa del cittadino, il
 cui  esercizio  sarebbe  condizionato   dalla   maggiore   o   minore
 disponibilita'  economica  del  singolo, senza riguardo alcuno per la
 bonta' delle ragioni di costui);
    Ritenuta la  rilevanza  della  questione  nel  presente  giudizio,
 stante   la  declaratoria  d'inammissibilita'  della  domanda  che  -
 altrimenti - il collegio dovrebbe necessariamente pronunciare;
    Ritenuta, per quanto gia' detto,  la  non  manifesta  infondatezza
 della questione di legittimita' costituzionale;
    Letto l'art. 23 della legge n. 87/1953;